Articolo 4 del Decreto 31 ottobre 1992, n. 553
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 febbraio 1993
Art. 4. 1. I titolari dell'assegno mansile sono tenuti altresi' a comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili di cui all'art. 3.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1993
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