Art. 4. 1. I titolari dell'assegno mansile sono tenuti altresi' a comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili di cui all'art. 3.
Versione
14 febbraio 1993
14 febbraio 1993
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10313Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVATORE SENESE - Presidente - Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere - Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere - Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere - Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IA IO; - intimato - avverso la sentenza n. 18341/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/98 - R.G.N.7261/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
- autocertificazione dell'interessato·
- valore probatorio in giudizio·
- irrilevanza·
- requisito reddituale·
- limiti·
- mancata produzione in sede amministrativa·
- sussistenza·
- invalidi civili·
- assistenza e beneficenza pubblica·
- prestazioni assistenziali