Art. 124. (( 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalita' difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione e' notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo )) ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 19 della suindicata legge.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalita' difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione e' notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo )) ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 19 della suindicata legge.