Articolo 113 bis del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 113Articolo 116
Versione
1 gennaio 1998
Art. 113-bis. (( 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta alla meta' nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.
2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonche' di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui la pubblicita' venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.
4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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