Articolo 86 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 84Articolo 87
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1 gennaio 1939
Art. 86.

Nel giorno di martedi' di ciascuna settimana i ricevitori debbono versare integralmente tutta la somma delle riscossioni della estrazione della settimana precedente, fatta deduzione soltanto delle somme pagate per le vincite e dello acconto d'aggio loro spettante.

Il versamento non effettuato in detto giorno da' luogo a provvedimenti disciplinari per ritardato versamento. Il versamento non effettuato entro il giorno di giovedi' costituisce reato di peculato ai sensi del Codice penale .

I vaglia postali per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alle sezioni di tesoreria provinciale sono dichiarati in franchigia.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1939
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