Articolo 29 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1939
Art. 29.

Il pagamento della vincita e' sempre eseguito in tinse alla posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta. Quando vi e' differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto e' disposto nel successivo art. 30.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1939