Art. 28.
Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate allo esibitore della bolletta sempreche' questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giuocate e nella designazione della ruota sulla quale e' fatta la giuocata e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti sia nei segni che valgono a stabilirne l'identita'.
L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo da' sempre luogo al rifiuto della vincita.
Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate allo esibitore della bolletta sempreche' questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giuocate e nella designazione della ruota sulla quale e' fatta la giuocata e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti sia nei segni che valgono a stabilirne l'identita'.
L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo da' sempre luogo al rifiuto della vincita.