Articolo 28 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1939
Art. 28.

Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate allo esibitore della bolletta sempreche' questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giuocate e nella designazione della ruota sulla quale e' fatta la giuocata e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti sia nei segni che valgono a stabilirne l'identita'.

L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo da' sempre luogo al rifiuto della vincita.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1939
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