Articolo 12 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1939
Art. 12.

Se all'atto della registrazione della giuocata accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non e' consentito rettificare la scritturazione, ma la giuocata deve essere annullata e riprodotta su altra bolletta.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1939