Articolo 44 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 gennaio 1939
>
Versione
1 luglio 1956
>
Versione
12 aprile 2002
Art. 44. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430))
Entrata in vigore il 12 aprile 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente