Articolo 49 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
Articolo 48Articolo 50
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30 novembre 1989
Art. 49. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 27 NOVEMBRE 1989, N. 384)) (22))
--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 7, comma 7-bis) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data".
Entrata in vigore il 30 novembre 1989
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