Articolo 9 del Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Articolo 6 bisArticolo 6 quater
Versione
15 gennaio 1991
Art. 9. Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1992 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto per l'anno 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 . Le modalita' della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1991 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1991
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