Articolo 6 quater del Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Articolo 6 terArticolo 6 quinquies
Versione
16 marzo 1991
Art. 6-quater. (( (Modalita' di uso dei sistemi informatici). )) (( 1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonche' la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validita' sia prevista l'opposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento e' valido fino a querela di falso ))
Entrata in vigore il 16 marzo 1991
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