Art. 6. Finanziamento degli espropri 1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4- bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , i mutui di cui all' articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 , come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4- bis, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10 , maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennita' di esproprio, con priorita' per quelle determinate da sentenze esecutive, nonche' per le indennita' definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilita' delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 .
(( 2-bis. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990 , emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all' articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ))
2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 .
(( 2-bis. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990 , emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all' articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ))