Articolo 12 bis del Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Articolo 11Articolo 13
Versione
16 marzo 1991
>
Versione
17 maggio 1995
Art. 12-bis. (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.
2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell' articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144 , per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
La durata massima della rateizzazione e' di tre anni finanziari.
3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell' articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) .
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) .
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) .
Entrata in vigore il 17 maggio 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente