Articolo 140 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 139Articolo 141
Versione
28 giugno 1963
>
Versione
1 marzo 1988
Art. 140.
Mantenimento in servizio del personale


Il personale, che alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuita'.
La disposizione del comma precedente non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta' se donne e sessanta anni di eta' se uomini ed abbiano maturato il diritto alla pensione. I dipendenti che, pur avendo raggiunto i suddetti limiti di eta', non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione saranno mantenuti in servizio sino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai collettori dirigenti.
In caso di conferma il personale che risulta iscritto da almeno due anni al Fondo di previdenza non puo' essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi degli articoli 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , ovvero per riduzione del carico dell'esattoria superiore al 25 per cento rispetto al carico del primo anno di gestione. Negli altri casi non riferibili a casi singoli il licenziamento, per fondati motivi, di una quota del personale sara' stabilito di intesa tra le rappresentanze di categoria. ((6))

----------------


AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente