Articolo 77 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 76Articolo 78
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 marzo 1988
Art. 77.
Chiamata in causa dell'ente impositore


L'esattore, nelle liti promosse contro di lui che non concernano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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