Chiamata in causa dell'ente impositore
L'esattore, nelle liti promosse contro di lui che non concernano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente impositore e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .