Articolo 99 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 98Articolo 100
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 marzo 1988
Art. 99.
Funzioni del sorvegliante


Il sorvegliante controlla le riscossioni, i versamenti, le procedure esecutive ed in genere tutti gli atti dell'esattore, dei collettori, degli ufficiali esattoriali e dei messi notificatori, senza peraltro sostituirsi all'esattore o impedirne comunque le operazioni.
Quando i titoli ed i valori non sono depositati presso un istituto di credito, sono conservati in apposita cassa.
Le somme riscosse dall'esattore, fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 61, sono versate entro tre giorni, a cura del sorvegliante, al ricevitore provinciale ed agli enti interessati secondo le rispettive spettanze.
Le somme riscosse per tributi o entrate patrimoniali con scadenza successiva alla nomina del sorvegliante non possono essere imputate ad estinzione dei debiti dell'esattore scaduti anteriormente. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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