Articolo 84 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 83Articolo 85
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 marzo 1988
Art. 84.
Presentazione della domanda di rimborso


La domanda di rimborso corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente che ha emesso il ruolo entro dodici mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.
Quando l'esattore prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui al primo comma per causa non imputabile a lui ed all'esattore delegato, la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura in ruoli diversi.
In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi.
Uno degli esemplari della domanda munito del bollo d'ufficio e con l'indicazione della data di presentazione e' restituito all'esattore in segno di ricevuta. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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