Articolo 127 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 126Articolo 128
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 marzo 1988
Art. 127.
Rendiconto


Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle sue funzioni, se questa avvenga prima, il ricevitore provinciale rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvedono l'intendenza di finanza e il Ministero delle finanze.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il ricevitore provinciale rende agli altri enti interessati il conto della sua gestione per la parte che li riguarda. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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