Articolo 39 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 38Articolo 40
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 marzo 1988
Art. 39.
Modi di prestare la cauzione


La cauzione puo' essere prestata:
1) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;
2) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di altri titoli che per legge possano essere accettati a garanzia delle gestioni esattoriali;
3) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate al numero 2;
4) mediante ipoteca su beni immobili;
5) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze, fino all'85% della tangente richiesta.
Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione e' prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni dell'esattore derivanti dalla legge e dal contratto esattoriale. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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