Articolo 137 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 136Articolo 138
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 marzo 1988
Art. 137.
Messi notificatori


L'esattore, per la sola notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.
Si applicano ai messi notificatori le disposizioni degli articoli 131 e 132 e dei commi primo e secondo dell'art. 135. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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