Articolo 130 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 129Articolo 131
Versione
28 giugno 1963
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Versione
1 marzo 1988
Art. 130.
Collettore


L'esattore ed il ricevitore possono farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la propria responsabilita', da uno o piu' collettori. La nomina di un collettore e' obbligatoria per le esattorie e le ricevitorie gestite da persone giuridiche.
Il collettore rappresenta l'esattore o il ricevitore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria e per le operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria.
Nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente.
Il collettore inoltre puo' rappresentare l'esattore nei giudizi avanti il pretore, anche se non e' munito di apposita procura.
Possono essere collettori soltanto gli iscritti nell'albo dei collettori, sempreche' non sussista alcuna delle cause di incompatibilita' indicate dall'art. 18. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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