Articolo 135 - Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
Articolo 134Articolo 136
Versione
28 giugno 1963
>
Versione
1 marzo 1988
Art. 135.
Funzioni degli ufficiali esattoriali


L'ufficiale esattoriale esercita le sue funzioni nell'ambito della circoscrizione dell'esattoria, alle dipendenze dell'esattore e sotto la sorveglianza dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del sindaco, e non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.
Gli ufficiali esattoriali, nei limiti di tempo fissati dall' articolo 218 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 , possono prestare la loro opera, anche per la riscossione dei crediti dei precedenti esattori, compatibilmente, a giudizio dell'esattore in carica, con le esigenze del servizio.
La disposizione del terzo comma dell'articolo 130 si applica anche agli ufficiali esattoriali. ((6))

----------------


AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma
1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 .


Entrata in vigore il 1 marzo 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente