Art. 1. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole « farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica » sono sostituite dalle seguenti: «farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 4, comma 9, legge 8 novembre 1991, n. 362 , e' il seguente:
«9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei tioli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n . 298, concerne «Regolamento di attuazione dell' art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente norme di riordino del settore farmaceutico».
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, farmacognosia, tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmaco economia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia' predisposte.».
2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanita', su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte.
2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. Finche' il Ministero della sanita' non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalita' che assicurino la segretezza e la casualita' della scelta.
4. Per la prova e' concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Son considerate sufficienti, ai fini della idoneita', le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.».
a) all'articolo 7, comma 1, le parole « farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica » sono sostituite dalle seguenti: «farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 4, comma 9, legge 8 novembre 1991, n. 362 , e' il seguente:
«9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei tioli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n . 298, concerne «Regolamento di attuazione dell' art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente norme di riordino del settore farmaceutico».
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, farmacognosia, tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmaco economia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia' predisposte.».
2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanita', su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte.
2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. Finche' il Ministero della sanita' non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalita' che assicurino la segretezza e la casualita' della scelta.
4. Per la prova e' concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Son considerate sufficienti, ai fini della idoneita', le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.».