Articolo 2 del Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 dicembre 1976
>
Versione
14 dicembre 1977
Art. 2.
Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2 luglio 1949, numero 408 , e' prorogato al 31 dicembre 1977. ((2)) I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall' art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254 , convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383 , sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 febbraio 1978, n.20 , ha disposto (con l'art.3.) che"I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31 , sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979."
Entrata in vigore il 14 dicembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente