Art. 8.
I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunita' economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui allo art. 5 della legge, a condizione di reciprocita' e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.
I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunita' economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui allo art. 5 della legge, a condizione di reciprocita' e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.