Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 aprile 1973
Art. 8.
I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunita' economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui allo art. 5 della legge, a condizione di reciprocita' e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.
Entrata in vigore il 22 aprile 1973
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