Articolo 6 del Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135
Articolo 5Articolo 7
Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135
Articolo 6 del Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135
Versione 29 giugno 1995
Art. 6. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Entrata in vigore il 29 giugno 1995
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 18/04/1996, n. 118
Provvedimento: […] Con un emendamento all'art. 6 del suindicato decreto-legge n. 135 del 1995, approvato tanto dalla Camera dei deputati (sedute del 17 maggio 1995, in prima lettura, e del 28 giugno 1995 in seconda lettura) quanto dal Senato della Repubblica (seduta del 21 giugno 1995), si era riconosciuto il principio dell'indennizzabilità temporalmente piena, estendendo la decorrenza dell'indennizzo al tempo passato, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'avente diritto avesse riportato la lesione o l'infermità. […]
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