Articolo 4 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692
Articolo 3Articolo 5
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11 agosto 1923
Art. 4. Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali.

Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purche' la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Entrata in vigore il 11 agosto 1923
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