Articolo 6 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692
Articolo 5Articolo 7
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11 agosto 1923
Art. 6. Lavori preparatori e complementari.

Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

Entrata in vigore il 11 agosto 1923
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