Articolo 11 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692
Articolo 9Articolo 12
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11 agosto 1923
Art. 11. Deroghe temporanee consensuali.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potra' consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Entrata in vigore il 11 agosto 1923
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