Articolo 9 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692
Articolo 8Articolo 11
Versione
11 agosto 1923
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Versione
26 aprile 1995
Art. 9. ((Sanzioni amministrative

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni)) ((6))

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AGGIORANMENTO (6)
Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
Entrata in vigore il 26 aprile 1995
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