Art. 9. ((Sanzioni amministrative
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni)) ((6))
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AGGIORANMENTO (6)
Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni)) ((6))
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AGGIORANMENTO (6)
Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".