Articolo 4 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 marzo 1926
Art. 4


( Art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ).

La direzione dell'azienda e' affidata al direttore, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

Il direttore e', di regola, nominato in seguito a pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli e' nominato per il termine di tre anni, puo' essere confermato di triennio in triennio e non puo' essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il direttore potra' essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovra' essere proposta dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e puo' stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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