Articolo 11 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 marzo 1926
Art. 11


( Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ).

La deliberazione, cosi istruita, e' sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilita' della medesima.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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