Articolo 26 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Articolo 25Articolo 27
Versione
19 marzo 1926
Art. 26


( Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103 ).

I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facolta' del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, piu' onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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