( Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103 ).
I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facolta' del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, piu' onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.