( Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103 )
Non possono essere nominati direttori ne' impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, ne' i loro parenti fino al terzo grado; ne' possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualita' o ricoprire l'impiego rispettivo.