Articolo 9 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Articolo 8Articolo 10
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19 marzo 1926
Art. 9


( Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103 )

Non possono essere nominati direttori ne' impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, ne' i loro parenti fino al terzo grado; ne' possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualita' o ricoprire l'impiego rispettivo.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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