Articolo 16 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Articolo 15Articolo 17
Versione
19 marzo 1926
Art. 16


( Art. 17 della legge 29 marzo 1903, n. 103 , e 14 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ).

I bilanci delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno son comunicati all'amministrazione del comune.

Nel termine di 15 giorni il consiglio comunale puo' formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice. Ove questa, non creda di uniformarsi ai rilievi del consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Per le aziende provinciali provvede definitivamente il consiglio della provincia.

I conti delle aziende sono sottoposti dalla commissione amministratrice, con speciale relazione, alle deliberazioni del consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 317 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 , modificato con Regio decreto' 30 dicembre 1923, n. 2839.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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