Articolo 10 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
Articolo 9Articolo 11
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19 marzo 1926
Art. 10


( Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103 , e 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ).

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, in conformita' delle disposizioni del presente testo unico deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 .

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.
Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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