Articolo 25 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
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19 marzo 1926
Art. 25


( Art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103 , e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ).

Quando i comuni vogliano far uso della facolta' di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'articolo 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennita' da corrispondersi ai concessionari.

Quando, dopo la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennita' di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformita', degli articoli 10 e 11.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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