Articolo 3 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
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19 marzo 1926
Art. 3


( Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103 , e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ).

Ciascuna azienda e' retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina:

a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o dell'azienda;

c) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidita' degli operai;

d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attivita' patrimoniali;

e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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