Articolo 6 - Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie
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19 marzo 1926
Art. 6


( Art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103 , e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ).

La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale.

Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione del presente testo unico.

La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalita' prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennita' ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati.

Ogni azienda dovra' allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sara' approvata di volta in volta insieme col bilancio.

Entrata in vigore il 19 marzo 1926
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