Articolo 6 del Decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12
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Versione
8 febbraio 1985
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Versione
10 aprile 1985
Art. 6. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118)) ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
Entrata in vigore il 10 aprile 1985
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