A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Societa' e' tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente Convenzione.
Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Societa' a' tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%.
Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facolta' di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo art. 52, le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Societa' per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione Monica e di recapito dei telegrammi, a norma dell'art. 31 della presente Convenzione.
Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.