Articolo 2 del Decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 settembre 1986
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Versione
20 novembre 1986
Art. 2. 1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli ((...)) emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 ((dell'articolo 1)) , i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.
Entrata in vigore il 20 novembre 1986
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