3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 , e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.
5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, e' tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.
8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.
--------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che la modifica di cui al comma 1, primo periodo, si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.