Articolo 69 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 62Articolo 70
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Art. 69. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 55 , 56 e 57 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ; b) gli articoli 32 , 33 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ; c) l' articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 ; d) gli articoli 32 , 33 , 38 , 39 , 40 , 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ; e) gli articoli 1 , 3 , 4 , 11 , 14 , 15 , 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 ; f) gli articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 ; g) l' articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 , convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 ; h) l' articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 .
(( 1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresi', abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 34 , 35 , 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ; b) gli articoli 34 , 35 , 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ; c) gli articoli 9 , 10 , 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 . ))
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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