Articolo 65 bis del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 71Articolo 55 bis
Versione
13 giugno 2001
Art. 65-bis. (( (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). )) (( 1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell' articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356 , il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 .
2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121 , in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. ))
Entrata in vigore il 13 giugno 2001
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