Articolo 46 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 45 bisArticolo 47
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Art. 46. (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia) 1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti ((civili e)) politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' ((...)) di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 . (14)
2. ((Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i ((medici veterinari di Polizia)) e le relative modalita' di accertamento ((,)) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, ((...)) le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. ((Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.)) Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non
inferiore a "ottimo". ((Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.)) (( 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5)
che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b) , 6, comma 7 , 24-quater , comma 6 , 27 , comma 7 , 27-bis , comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6 , 25-bis , comma 1 , 25-ter , comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6 , 31 , comma 1, e 46 , comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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