Articolo 11 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 5 quinquiesArticolo 6
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Art. 11. Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, ((e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1)) .
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1o gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
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