Articolo 72 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 71Articolo 55 bis
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5 dicembre 2000
Art. 72. Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici 1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, sara' attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.
Entrata in vigore il 5 dicembre 2000
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