Articolo 30 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Articolo 38Articolo 31
Versione
5 dicembre 2000
>
Versione
21 febbraio 2002
>
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
17 novembre 2018
Art. 30. (Funzioni) 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ((fino a commissario capo tecnico)) svolgono, in relazione alla diversa professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. ((Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici)) , oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
(14)

--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera mmm)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto".
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente