Articolo 37 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 gennaio 1920
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16 dicembre 2009
Art. 37. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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